Il Dipartimento della Protezione Civile è un organo della Repubblica Italiana preposto alle attività di protezione civile, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, che si occupa a livello nazionale della previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali, di situazioni di emergenza, di eventi straordinari ed in generale anche ad attività di difesa civile.
L’attuale capo del Dipartimento Nazionale è l’ex prefetto dell’Aquila Franco Gabrielli.
Classificazione sismica del territorio italiano, a cura del Dipartimento della Protezione Civile, nel 2012.
Prima della costituzione di un servizio statale di protezione civile vero e proprio, un servizio di soccorso pubblico non era previsto a livello legislativo, essendo rimesso alla discrezione di privati e di organizzazioni non statali né pubbliche; solitamente era l’esercito che forniva un primo intervento nelle aree interessate da disastri.
Una delle prime norme in tema fu il regio decreto legge 2 settembre 1919 n. 1915, anche se invero limitato ai soli terremoti. Tale decreto stabiliva il Ministero dei Lavori Pubblici quale l’autorità responsabile della direzione e del coordinamento dei soccorsi, da cui dipendono tutte le autorità civili, militari e locali.
Con la legge 17 aprile 1925 n. 473 il soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi viene delegato al Ministero dei Lavori Pubblici, agente a livello periferico tramite il Genio Civile, con il concorso delle strutture sanitarie. Negli anni 1950, 1962 e 1967 vengono infruttuosamente presentati progetti di legge specifici.
La prima vera svolta si ha nel 1970: infatti viene promulgata la legge 8 dicembre 1970 n. 996 (“Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità“). Si hanno, così, per la prima volta, disposizioni di carattere generale che prevedono un’articolata organizzazione di protezione civile; ancora però non si parla di previsione e prevenzione.
La direzione e il coordinamento di tutte le attività passano dal Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero dell’Interno. È prevista la nomina di un commissario per le emergenze, che sul luogo del disastro dirige e coordina i soccorsi. Per assistere la popolazione dalla prima emergenza al ritorno alla normalità vengono creati i Centri Assistenziali di Pronto Intervento (C.A.P.I.). Per un miglior coordinamento dell’attività dei vari ministeri viene istituito il Comitato Interministeriale della Protezione Civile.
Per la prima volta viene riconosciuta l’attività del volontariato di protezione civile: è il Ministero dell’Interno, attraverso i Vigili del Fuoco, ad istruire, addestrare ed equipaggiare i cittadini che volontariamente offrono il loro aiuto.
A seguito dei terremoti che colpirono e devastarono nel 1976 il Friuli-Venezia Giulia e nel 1980 vaste zone della Campania (terremoto dell’Irpinia) e dellaBasilicata, il governo per far fronte all’emergenza nominò, ai sensi della legge 996/1970, quale Commissario Straordinario Giuseppe Zamberletti, che viene considerato come il padre fondatore dell’attuale sistema della protezione civile italiana.
Intanto, dopo il verificarsi della tragedia di Vermicino, in cui perse la vita il piccolo Alfredo Rampi di soli 6 anni, l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini decise di istituire il Ministero della Protezione Civile.
Per regolamentare l’attività commissarial nelle zone della Campania e della Basilicata, il decreto legge 27 febbraio 1982 n. 57 (convertito in 29 aprile1982 n. 187.) viene istituito il nuovo Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, che nella sua attività si avvarrà poi del Dipartimento della Protezione Civile, istituito con DPCM del 22 giugno 1982, con a capo Elveno Pastorelli, il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma che aveva coordinato le iniziative di salvataggio di Alfredo Rampi.
Nei primi anni 90 si accese un dibattito intorno la neccessità di dare un fondamento legislativo alla struttura amministrativa così creata: in tal senso si espresse il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1991, il quale sostenne anche la necessità di prevedere una disciplina di gestione delle emergenze.
A questo proposito gran parte della dottrina ritiene che, soprattutto sotto il profilo della garanzia, la dichiarazione e la gestione degli stati d’emergenza – specie se con gli effetti del tipo di quelli previsti dalla legge in esame – siano procedure da cui non si possa escludere il Presidente della Repubblica quale Capo dello Stato, od anche il Presidente del Consiglio dei ministri quale Capo dell’Esecutivo, almeno nella fase dell’instaurazione degli stati di emergenza”[5]
Dopo diversi passaggi parlamentari, si giunse a “scorporare” dalla tematica emergenziale la questione della protezione civile, con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che costituì una disciplina organica vera e propria emanata ben dopo ventidue anni dalla legge del 1970: nacque il Servizio Nazionale della Protezione Civile, con la cui istituzione la struttura di Protezione Civile del paese subisce una profonda riorganizzazione, realizzando molte delle prefigurazioni di Giuseppe Zamberletti e dei suoi tecnici. In particolare, la struttura di protezione civile viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di competenze tra le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, enti locali, enti pubblici, e ogni altra istituzione anche privata.
La legge 225/1992 sancì la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito al coordinamento e la promozione delle attività di Protezione civile, stabilendo inoltre la possibilità di avvalersi, per tali finalità, del Dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza medesima, sottraendo in questo modo la competenza in materia al Ministero dell’Interno.
Con la riforma Bassanini del 1999, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, viene prevista l’istituzione dell’Agenzia per la Protezione Civile, che non vedrà mai la luce, e sarà formalmente abolita nel 2001, confermando i pieni poteri al Dipartimento.
La riforma del titolo V della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), ha inserito la protezione civile fra le materie a legislazione concorrente stato-regioni.
Le leggi sui “grandi eventi”[6], hanno fatto ricadere sotto la competenza ed i poteri della Protezione civile l’organizzazione di una serie di eventi straordinari dichiarati tali dal Governo. Tale espansione dei compiti della Protezione Civile, trasformatasi in agenzia pubblica appaltante in deroga alle procedure ordinarie, ha sollevato numerose critiche.
La normativa italiana oggi configura il servizio di protezione civile come un “sistema”, che si avvale, sia in tempo di pace che in emergenza, di tutte le forze già esistenti, nonché di un grosso numero di volontari.