La Protezione Civile non si limita ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare soccorso, (la c.d. “gestione dell’emergenza”) ma buona parte delle attività è destinata alle attività di previsione e prevenzione.
Previsione e Prevenzione
La legge 225/1992 prevede infatti espressamente che le competenze della Protezione Civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del “prima e del dopo”, secondo i quattro versanti dellaPrevisione – Prevenzione – Soccorso – Ripristino.
Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l’attività di informazione rivolta alla popolazione, la pianificazione della risposta all’emergenza e le attività esercitative costituiscono parte significativa del lavoro della Protezione Civile.
La gestione dell’Emergenza
Il nucleo centrale dell’attività di Protezione Civile rimane tradizionalmente costituito dalla “gestione dell’emergenza”, e cioè dai cosiddetti compiti di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità.
La legge 225/1992 istitutiva della Protezione Civile, prevede all’art. 5 lo “stato di emergenza” e il “potere di ordinanza” del Governo nella nomina dei commissari straordinari.
Quando un ente locale chiede e ottiene dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza e di grande evento (ovvero, si riscontra una situazione in cui le capacità di risposta dell’ente locale non sono in grado di far fronte ai problemi che si sono presentati, e quindi bisogna ricorrere alle risorse proprie dell’ordinamento territoriale superiore), ilcommissario straordinario che gestisce i fondi per l’emergenza può agire in deroga alle normative comunitarie ed alla legge italiana in materia d’appalto, oltre ad avere la possibilità di emettere ordinanze straordinarie (sempre rispettando i principi generali dell’ordinamento giuridico).
Per cause di forza maggiore (l’urgenza dell’intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle opere pubbliche mediante gara d’appalto, che ha tempistiche lunghe. Il commissario può affidare i lavori a ditte scelte a sua discrezione.
Queste facoltà si possono però esercitare solo nel caso delle cosiddette Emergenze di tipo C, le più gravi (il tipo A si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala comunale; quelle di tipo B alle emergenze che richiedono una risposta e risorse su scala provinciale o regionale; quelle di tipo C alle emergenze di rilievo nazionale, per estensione e/o gravità).
La dichiarazione dello stato d’emergenza comporta solitamente anche lo stanziamento di fondi speciali da parte del governo che, fra gli altri soggetti, vengono gestiti in gran parte dalla Protezione Civile.